Art. 3.
(Ambito dell'attività).

      1. Gli operatori del servizio telefonico per i minori devono affrontare qualsiasi tematica concernente lo stato di bisogno, difficoltà o necessità del minore o di altri soggetti deboli che ad esso si rivolgano, sia per problematiche inerenti il disagio sociale, la sussistenza, l'educazione, sia per gli stati di disagio psicologici propri dell'età giovanile.